Funzione del rito super- accelerato; interesse al ricorso ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. in caso di aggiudicazione in favore di un altro operatore economico

Redazione Scientifica
10 Luglio 2017

Il rito “super-accelerato” è finalizzato a definire in modo definitivo...

Il rito “super-accelerato” è finalizzato a definire in modo definitivo la platea dei soggetti ammessi alla gara, cristallizzandone la situazione al fine della rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara; a sua volta, l'interesse al ricorso non può essere valutato in modo avulso dalla graduatoria formulata, e dunque senza tenere conto della posizione nella medesima conseguita dalle singole partecipanti alla gara. La distinzione e la separatezza del giudizio ex art. 120, commi 2-bis e 6-bis c.p.a. rispetto a quello ordinario del medesimo art. 120 non contempla per il giudice del primo un divieto di prendere in considerazione i fatti storici medio tempore venuti in essere e risultanti dai suoi atti processuali, come, ad esempio, l'avvenuta aggiudicazione della gara o gli effetti di eventuali impugnazioni di quest'ultima. La legge, infatti, non prevede uno stand-still processuale collegato alla presentazione del ricorso di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120; per tali ragioni, l'avvenuta aggiudicazione in favore di un operatore economico incide sull'interesse al ricorso di chi intenda contestare le ammissioni altrui.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.