Onere di motivazione e sindacabilità della verifica di anomali effettuata ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006

Redazione Scientifica
10 Novembre 2016

Qualora si proceda alla verifica a norma dell'art. 86, comma 3, Codice dei Contratti, recante l'ipotesi in cui...

Qualora si proceda alla verifica a norma dell'art. 86, comma 3, Codice dei Contratti, recante l'ipotesi in cui l'offerta migliore ha riportato un punteggio non inferiore ai quattro quinti del massimo tanto per l'aspetto tecnico quanto per l'aspetto economico, non occorre una motivazione particolarmente approfondita, non potendosi neppure parlare di offerta sospetta di anomalia, bensì solo di verifica effettuata per scelta discrezionale dell'Amministrazione e, com'è noto, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta si connota per poteri, che, poiché inerenti la verifica dell'anomalia delle offerte, attengono alla sfera propria di discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, sicché il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente siffatta verifica, pena l'invasione di quella sfera tipica.

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