Il Consiglio di Stato cambia nuovamente idea in ordine alla necessità di indicare il nominativo dei subappaltatori in sede di presentazione dell'offerta
06 Marzo 2016
La Sezione, con la pronuncia in commento, torna a ritenere che la dichiarazione di subappalto, resa dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta, debba obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione dalla gara, oltre alla dimostrazione del possesso dei requisiti del subappaltatore necessario, anche l'indicazione del nominativo di quest'ultimo. Tale decisione contraddice così manifestamente la pronuncia dell'Adunanza Plenaria 2 novembre 2015, n. 9, la quale aveva espresso il principio di diritto, secondo cui, in ragione dell'assenza, allo stato attuale, di una qualunque prescrizione normativa che permetta di considerare obbligatoria l'indicazione del nominativo del subappaltatore necessario già al momento della presentazione delle offerte – che pure dovrebbe essere introdotta con il definitivo recepimento della direttiva 2014/24/UE, con efficacia ovviamente ex nunc – non può essere ritenuta ammissibile la richiesta della stazione appaltante ai concorrenti di procedere a tale indicazione già nella dichiarazione di subappalto, resa al momento di presentazione delle offerte. La pronuncia sorprende perché, pur riprendendo un orientamento seguito da diverse pronunce nel recente passato (Cons St., Sez. VI, 26 agosto 2014, n. 4229; Cons St., Sez. V, 28 agosto 2014, n. 4405; Cons St., Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224; Cons St., Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900), disattende palesemente la sentenza recentemente pronunciata in argomento dall'Adunanza Plenaria, senza preoccuparsi di risollevare la questione innanzi alla stessa, in aperto contrasto con il dettato di cui all'art. 99 cod. proc. amm.. Infatti, la statuizione dell'Adunanza Plenaria, basata sul noto brocardo «in claris non fit interpretatio», è destinata a essere superata, ratione temporis, solo con la definitiva adozione del nuovo codice degli appalti pubblici, la quale, sebbene il testo sia stato approvato dal Consiglio dei Ministri, non è al momento ancora avvenuta, dovendosi attendere gli esiti dei pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari. |