Principio di immodificabilità soggettiva

Redazione Scientifica
11 Aprile 2017

In ordine ai consorzi stabili occorre porre in evidenza la diversa posizione tra la consorziata che si limita a conferire il proprio requisito all'ente cui appartiene...

In ordine ai consorzi stabili occorre porre in evidenza la diversa posizione tra la consorziata che si limita a conferire il proprio requisito all'ente cui appartiene, senza partecipare all'appalto, e la consorziata indicata per l'esecuzione dell'appalto, per la quale è prevista l'assunzione della responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante, ed alla quale sono dunque applicabili gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

L'obbligo, sancito dall'art. 36, comma 5, c.c.p., per il consorzio stabile, di indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, risponde non solo al fine di consentire il controllo del divieto di partecipazione dei consorziati alla medesima gara cui concorre il consorzio del quale fanno parte, ma anche al generale principio dell'immodificabilità dei partecipanti, affinché, in particolare, sia rispettato l'obbligo assunto dal consorzio stabile già in sede di procedura di affidamento di avvalersi in sede esecutiva dell'impresa specificamente designata per tale fase.

Il principio di immodificabilità soggettiva risponde ad esigenze di sicurezza giuridica per la stazione appaltante durante l'iter di formazione ed esecuzione del contratto. L'affidamento che la stazione appaltante fa sugli esecutori, una volta riscontrati i requisiti e le capacità del potenziale contraente, non può essere unilateralmente modificato, subendo altresì un vulnus l'interesse pubblico al buon andamento della specifica attività amministrativa.

Il principio di immodificabilità dei partecipanti è implicito nel sistema nel caso di organizzazioni stabili di imprese, come nel caso dei consorzi stabili ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 163 del 2006, e non richiede dunque un'esplicita previsione normativa. Una siffatta esplicitazione occorre invece, ed è quella che si rinviene nell'art. 37, comma 9, allorché l'aspirante contraente sia strutturato come organizzazione precaria, funzionale alla singola gara, come ad esempio nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese.

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