Caratteri salienti dell’istituto

Redazione Scientifica
11 Aprile 2017

La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, attualmente prevista dagli artt. 91 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159...

La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, attualmente prevista dagli artt. 91 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Trattandosi di misura a carattere preventivo, essa prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l'amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e analizzati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente, la cui valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggetta al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità, in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

La misura interdittiva, essendo il potere esercitato dal Prefetto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da fattori sintomatici ed indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata.

Tale peculiare natura dell'interdittiva, il cui fondamento di razionalità va ravvisato nella salvaguardia anticipata dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione, comporta un bilanciamento con l'interesse del soggetto che di tale provvedimento sia destinatario.

L'art. 94 d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di “effetti delle informazioni del prefetto”, norma di stretta interpretazione, in quanto restrittiva della capacità giuridica, afferma che le pubbliche amministrazioni, in presenza di interdittiva antimafia in capo ad un'impresa partecipante ad un procedimento di gara, «non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni». E' configurabile dalla norma una condizione di inabilitazione, perdurante l'interdittiva, alla stipulazione del contratto, ma non anche alla partecipazione alla procedura di gara, anche se la presenza di una siffatta interdittiva rende, fino a che ne permangano gli effetti, inutile, per la singola impresa, partecipare alla gara, nella prospettiva del risultato conseguibile, precisato, tuttavia, che se gli effetti vengono rimossi, cessa l'inabilitazione al contratto.

L'interdittiva antimafia non è dunque un requisito (di ordine generale) ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, ovvero una caratterizzazione soggettiva dell'impresa, ma espressione degli effetti di una misura di prevenzione finalizzata a negare l'accesso alle commesse pubbliche alle imprese sospettabili di connessione con la criminalità organizzata. Ove gli effetti di un tale sospetto, formalizzati nel provvedimento interdittivo, vengano meno, cessa la ragione stessa della inabilitazione e la sua (temporalmente) circoscritta previgenza non preclude la stipula del contratto, né, a maggior ragione, impone l'esclusione o la revoca dell'aggiudicazione. Del resto, il non essere stato destinatario di un'interdittiva antimafia non è condizione che la legge eleva a requisito generale di qualificazione alle procedure di evidenza pubblica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.