Caratteri generali dell’istituto
11 Aprile 2017
L'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 rimette alla stazione appaltante la discrezionalità se procedere o meno alla verifica dell'anomalia, scelta che non è sindacabile da parte del giudice. L'art. 86, comma 3, c.c.p., allorquando si riferisce ad “elementi specifici” sintomatici di anomalia, non può essere intesa nel senso che la stazione appaltane debba fornire la precisa indicazione, già in sede di richiesta di giustificazioni, delle cause che eventualmente condurranno al giudizio di anomalia, ma deve essere inteso nel senso che, anche in assenza di parametri aritmetici in ragione dei quali l'offerta è da considerare anomala ex lege, la stazione appaltante, ove comunque ritenga l'offerta nel suo complesso scarsamente remunerativa, ha il potere di avviare il procedimento di verifica con una richiesta prima ad ampio spettro e poi, via via che l'iter si svolge, sempre più mirata all'evidenziazione delle cause in ragione delle quali l'offerta potrebbe essere ritenuta effettivamente anomala. Diversamente opinando, del resto, si perverrebbe alla conclusione paradossale che, anche a fronte dell'evidenza dell'anomalia di un'offerta, la stazione appaltante, ove non ancora in grado di individuare con precisione le voci di costo che determinano la complessiva inaffidabilità dell'offerta, non potrebbe effettuare il giudizio di valutazione della medesima, con conseguente vulnus alla ratio dell'istituto. Ai sensi degli artt. 86 ed 87 d.lgs. n. 163 del 2006 la verifica di congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o non dell'offerta nel suo insieme; allo stesso tempo, spetta al giudice amministrativo un sindacato sulle valutazioni dell'Amministrazione limitato alla logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, che prescinde da un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci. |