Ordine di trattazione del ricorso principale e del ricorso incidentale
11 Aprile 2017
Posto il principio dettato dal Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, la giurisprudenza riconosce un certo “margine di manovra” al giudice nell'ordine di trattazione dei motivi di gravame, a condizione che disponga le questioni prospettate in ordine logico, con priorità del ricorso incidentale solo ove a carattere escludente, in rapporto alla medesima fase procedimentale, ma anche con possibilità di esame prioritario del ricorso principale, per ragioni logiche e di economia processuale, a condizione che siano esaminati entrambi, ove caratterizzati da “simmetria escludente”. |