Omessa indicazione di grave negligenza

11 Ottobre 2016

L'omessa segnalazione di inadempienze contestate in un pregresso analogo rapporto contrattuale con altra amministrazione integra la violazione degli obblighi dichiarativi fissati dalla legge, senza consentire il soccorso istruttorio.

Il TAR ha ribadito che l'omessa segnalazione, in sede di dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 38, comma 1, lettera f), delle inadempienze contestate all'aggiudicataria in un pregresso e analogo rapporto contrattuale con altra amministrazione – seppur spagnola – a prescindere dagli effetti connessi alla falsità della dichiarazione, integra, la violazione degli obblighi dichiarativi fissati dalla legge e dalla normativa di gara che rileva come sintomo di inaffidabilità dell'impresa che, in tal modo, ha tenuto nascosto alla stazione appaltante un essenziale elemento di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Né è possibile invocare l'istituto del soccorso istruttorio in presenza di una siffatta dichiarazione reticente, attesa l'inidoneità di qualsivoglia integrazione dichiarativa postuma a sanare un'omissione integrante la violazione di un essenziale dovere di correttezza comportamentale più che di un mero onere formale. Infatti, tenuto conto della gravità delle contestazioni mosse alle aggiudicataria per nulla sconfessate in giudizio conclusosi innanzi al giudice spagnolo, l'aggiudicataria della gara non avrebbe potuto omettere di rendere la dovuta dichiarazione: ciò comporta l'impossibilità di riconoscere la scusabilità dell'errore che presuppone – per l'appunto – la non imputabilità a colpa dell'erronea dichiarazione.

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