Sulla nozione – anche comunitaria – di errore nell’esercizio dell’attività professionale (art. 38, primo comma, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006)

Redazione Scientifica
12 Luglio 2016

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, con decisione n. 470 del 18 dicembre 2014 ha ribadito che la nozione di “errore nell'esercizio dell'attività professionale” attiene a...

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, con decisione n. 470 del 18 dicembre 2014 ha ribadito che la nozione di “errore nell'esercizio dell'attività professionale” attiene a «qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operatore»; quanto alla legittimità di disposizioni nazionali attuative, il Giudice dell'Unione ha chiarito come esse siano compatibili con la disciplina comunitaria in quanto si limitino a «tracciare il contesto generale di applicazione dell'art. 45, paragrafo 2, primo comma, lett. d), della direttiva 2004/18», lasciando quindi all'amministrazione un margine di valutazione discrezionale in ordine alla consistenza delle condotte poste a fondamento dell'esclusione, e non anche quando (come era nel caso della disposizione normativa polacca) esse impongano «alle amministrazioni aggiudicatrici condizioni imperative e conclusioni da trarre automaticamente da alcune circostanze» (Corte giust. UE, sez. III, 13 dicembre 2012, n. 465).

L'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, rimettendo alla «motivata valutazione della stazione appaltante» l'accertamento del rilievo e della gravità di condotte denotanti grave negligenza o addirittura malafede nello svolgimento di altre prestazioni affidate dalla stessa amministrazione, o di errore grave nello svolgimento dell'attività professionale d'impresa, appare pienamente consonante con la normativa comunitaria.

Ai fini dell'applicazione della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163 del 2006, non occorre che sia accertata in modo irrefragabile la responsabilità contrattuale, essendo sufficiente «la valutazione fatta dalla stessa Amministrazione con il richiamo per relationem all'atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3078 e Cons. Stato, sez.V, 21 gennaio 2011 n. 409).

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