Condizioni e presupposti del riconoscimento del diritto alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
12 Luglio 2017
Per avere diritto alla compensazione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione introdotto dall'art. 1, comma 550, l. n. 311 del 2004 – che ha la finalità di tenere indenni gli appaltatori delle Amministrazioni Pubbliche da quegli aumenti di prezzi dei fattori di produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a eseguire i lavori a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici – ed in linea con i postulati processuali dell'onere della prova, l'impresa deve dimostrare (con fatture o altri mezzi idonei) di avere effettivamente speso per i materiali una cifra maggiore rispetto a quella preventivata con l'offerta, non potendo sopperire ad una carenza probatoria mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. |