Condizioni del ricorso al subappalto per giustificare l’anomalia dell’offerta

Guglielmo Aldo Giuffrè
12 Luglio 2017

Anche nelle gare caratterizzate dall'applicazione del vecchio Codice, l'impresa che voglia giustificare l'anomalia della propria offerta mediante particolari condizioni economiche di vantaggio delle quali avrebbe potuto avvalersi grazie alle imprese subappaltatrici deve necessariamente individuare queste ultime e comprovare i parametri di costo che ne caratterizzano le rispettive organizzazioni aziendali. Infatti, anche se l'art. 118 del vecchio Codice non impone l'esplicita indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta, tale indicazione è indispensabile al fine di dimostrare la plausibilità tecnico-economica dell'offerta anomala.

Secondo il Collegio, la serietà di una offerta, in sede subprocedimentale di verifica dell'anomalia, può essere considerata con riguardo all'eventuale ricorso al subappalto, per esempio, tenendo conto delle agevolazioni salariali o di trattamenti fiscali di favore di cui possono fruire le imprese subappaltatrici, al fine di contenere i costi della manodopera, e in tal modo sottoponendo, in maniera seppure indiretta e mediata, le offerte dei subappaltatori ad una verifica causata dalla verifica dell'offerta dell'appaltatore. Tuttavia, non può valere come giustificazione dell'anomalia il mero richiamo alla possibilità di subappalto a prezzi più favorevoli, rispetto a prezzi già sospettati di anomalia, in assenza della puntuale indicazione del subappaltatore e dei costi del personale dello stesso, perché non sarebbe fornito adeguato supporto giustificativo rispetto al ribasso offerto e non si consentirebbe alla stazione appaltante di verificarne in alcun modo l'attendibilità, vanificandosi così di fatto la verifica dell'anomalia. Il subappalto non può infatti essere invocato di per sé quale elemento di giustificazione dell'offerta anomala, poiché se così fosse si permetterebbe un sostanziale trasferimento dell'anomalia sul subappaltatore, la cui (sub)offerta rimarrebbe inammissibilmente sottratta al vaglio della commissione. Né può invocarsi la circostanza che nell'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 – differentemente dall'art. 105 d.lgs. n. 50 del 2016 – nessuna disposizione imponeva specificamente l'esplicita indicazione del nominativo delle eventuali subappaltanti al momento della presentazione dell'offerta, con conseguente impossibilità di sanzionare tale omissione con l'esclusione dalla gara: tale principio di per sé corretto (Cons. Stato, Ad. Plen, 2 novembre 2015, n. 9), non vale infatti a consentire all'impresa di omettere tale indicazione, in quanto indispensabile per dimostrare, nei fatti, la plausibilità tecnico-economica della propria offerta. Infine, non può all'evidenza neppure valere a sanare l'omessa giustificazione dell'anomalia dell'offerta la documentazione eventualmente prodotta solo in sede processuale nella quale per la prima volta si menziona il nominativo del subappaltatore, in quanto il soccorso istruttorio avrebbe, al più, essere esperito al momento della verifica di anomalia, non potendosi integrare ex post gli elementi istruttori.

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