Sull’istituto della dissociazione e sul suo rapporto con il principio di buona fede
13 Gennaio 2017
L'istituto della "dissociazione" rileva esclusivamente al fine di far venir meno la correlazione tra il soggetto cessato che ha subito una condanna e la società, relativamente ad una condanna comunque dichiarata in sede di gara; pertanto, qualora la dichiarazione sia stata omessa, la sanzione espulsiva si fonda sul disposto di cui all'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 concernente la falsità delle dichiarazioni, né può rilevare il principio di buona fede riferito alla circostanza di non aver potuto conoscere per tempo le vicende penali dei soggetti aventi nella società funzioni di responsabilità e rappresentatività, perché la sanzione dell'esclusione prevista da detto art. 38, comma 2, non presuppone un comportamento doloso o colposo della concorrente. |