Sull’art. 90, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006

Redazione Scientifica
13 Maggio 2016

L'art. 90, comma 8, del d.lgs n. 163 del 2006 è espressione del principio generale di trasparenza e imparzialità la cui applicazione è necessaria per garantire...

L'art. 90, comma 8, del d.lgs n. 163 del 2006 è espressione del principio generale di trasparenza e imparzialità la cui applicazione è necessaria per garantire la parità di trattamento che ha per suo indefettibile presupposto il fatto che i concorrenti ad una procedura ad evidenza pubblica debbano rivestire la medesima posizione.

Il divieto posto dall'art. 90, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 è correlato all'esigenza di evitare che vi sia “ una differente posizione di partenza” nella partecipazione alla procedura di scelta dell'aggiudicatario in ragione di un indebito vantaggio che potrebbe derivare dal sussistente rapporto di collegamento tra società che ha partecipato alla redazione del progetto e società che partecipa alla gara di esecuzione del progetto stesso.

L'incompatibilità fissata dall'art. 90 d.lgs. n. 163 del 2006, prescinde dal fatto che realmente si sia dato vantaggio per un concorrente a motivo di una qualche sua contiguità con l'Amministrazione appaltante, perché trattasi di una sorta di clausola di garanzia che opera oggettivamente, in quanto dettata a tutela della genuinità e trasparenza della gara.

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