Obbligo di indicazione specifica degli oneri della sicurezza per i servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice
13 Giugno 2017
Per i servizi di cui all'allegato II B al previgente codice dei contratti pubblici, per i quali ai sensi dell'art. 20 si applicano solo le disposizioni di legge e i principi da esso richiamati, tra cui non rientra l'art. 87 d.lgs. n. 163 del 2006, non sussiste alcun obbligo, a pena di esclusione, dell'indicazione separata degli oneri della sicurezza aziendale. In dette ipotesi, in assenza di autovincolo della stazione appaltante, l'indicazione nell'offerta dei costi di sicurezza aziendali non può portare all'esclusione del concorrente, ma impone a quest'ultimo di specificarli nella successiva fase di verifica della congruità dell'offerta, allo scopo di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio. Pertanto, lo scorporo di tali oneri aziendali non costituisce elemento essenziale dell'offerta sul piano formale, da indicare a pena di esclusione dalla gara, ma una voce di costo da apprezzare sul piano sostanziale, sotto il profilo della congruità e della sostenibilità economica dell'offerta medesima. Peraltro, con riguardo alla questione dei costi per la sicurezza interna, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 27 luglio 2016, n. 19, ha affermato che è illegittima l'esclusione dalla gara in ipotesi di mancato scorporo nell'offerta nelle gare bandite prima del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), laddove l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia contestata sul piano sostanziale la congruità di questa voce, così superando il proprio precedente indirizzo contrario.
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