Obbligo di riparametrazione dei punteggi

Redazione Scientifica
13 Giugno 2017

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa...

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione. Pertanto, in assenza di una diversa regola prevista nella normativa di gara la commissione giudicatrice non ha alcun obbligo di riparametrare al massimo teorico i punteggi previsti per le offerte tecniche e quelle economiche, stante l'assenza di una norma cogente in grado di eterointegrare il bando e il disciplinare di gara ed alterare così la volontà espressa attraverso questi documenti dalla stazione appaltante, né tale modalità di apprezzamento delle offerte può essere introdotta dalla commissione giudicatrice in assenza di una previsione di lex specialis.

La discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione. Si è in particolare rilevato che quest'ultima operazione ha la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta – e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante – cosicché essa non può che dipendere dalla stessa volontà dell'amministrazione destinata ad esprimersi nella predisposizione della normativa di gara.

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