Sulla doppia riparametrazione e sulla soglia di sbarramento

Redazione Scientifica
13 Giugno 2017

Nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone...

Nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l'operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.

La discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.

La finalità della soglia di sbarramento di cui all'art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 è quella di garantire una qualità elevata delle offerte presentate e tale finalità sarebbe vanificata se fosse possibile innalzare tale soglia attraverso la riparametrazione dei coefficienti, consentendo così il passaggio alla fase successiva anche di offerte di qualità non elevata, che diventano elevate in virtù di semplici operazioni aritmetiche.

Qualora la stazione appaltante decida di inserire nel disciplinare di gara sia una soglia di sbarramento sia la riparametrazione, è necessario procedere prima all'esclusione dei concorrenti che eventualmente non raggiungano il punteggio minimo richiesto e, successivamente, alla riparametrazione dei punteggi ottenuti dai concorrenti rimasti in gara. Ciò al fine di evitare che la riparametrazione possa diventare uno strumento per eludere la soglia e recuperare offerte tecniche che, avendo ricevuto un punteggio tecnico inferiore a quello minimo previsto dalla soglia, sono state giudicate qualitativamente inadeguate.

La valutazione dell'"appropriatezza" della soglia di sbarramento delle offerte va compiuta "ex ante" in riferimento all'oggetto dell'appalto e agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge con l'indizione della gara, essendo conseguentemente ininfluente il numero dei partecipanti che in concreto viene ammesso in applicazione del limite minimo.

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