Ricerca dell'effettiva volontà del concorrente in presenza di errori materiali nella formulazione dell'offerta

Tommaso Rossi
13 Luglio 2017

In presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, la stazione appaltante- anche al di fuori dei casi di “soccorso istruttorio” ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 – deve ricercare l'effettiva volontà del concorrente. È ad esempio il caso in cui, grazie a una mera operazione matematica, possibile in base agli altri elementi correttamente contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore stesso. Tanto più laddove l'errore, immediatamente rilevabile senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non comporti alcuna modifica dell'offerta economica globalmente intesa. Il principio di tassatività delle cause di esclusione e il divieto di irragionevole restrizione della concorrenza non consentono rigidi formalismi.

La pronuncia trae origine dall'impugnativa – fondata su tre motivi tutti connessi ai limiti e poteri della Commissione Giudicatrice – presentata dall'operatore economico secondo classificato avverso l'aggiudicazione ad altro concorrente della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per affidamento di servizi.

L'aspetto di maggiore interesse della sentenza riguarda la riconosciuta possibilità per la stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, di ricercare l'effettiva volontà del concorrente, anche al di fuori dei casi di “soccorso istruttorio” ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016. È, ad esempio, il caso in cui, grazie a una mera operazione matematica, possibile in base agli altri elementi correttamente contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore stesso (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 5530/2015; TAR Liguria, Sez. II, n. 101/2014).

Tanto più laddove l'errore, immediatamente rilevabile senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non comporti alcuna modifica dell'offerta economica globalmente intesa. Nel caso in esame, in cui è bastato alla Commissione di gara applicare il ribasso indicato al prezzo posto a base della gara al netto (anziché al lordo) degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, non vi è stato dunque alcun intervento manipolativo da parte della stessa.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione e il divieto di irragionevole restrizione della concorrenza non consentono rigidi formalismi non supportati da interessi meritevoli di tutela, come quello ulteriormente lamentato dalla ricorrente consistente nella mancata indicazione dei tre decimali dopo la virgola, benché richiesti nel disciplinare (così anche TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 208/2017; TAR Campania, Napoli, Sez.VIII, n. 5030/2016).

La sentenza viene poi in rilievo per altri due punti.

In primo luogo, il potere del Giudice amministrativo non può estendersi agli atti di esercizio della discrezionalità tecnica (quale è la valutazione delle offerte tecniche) spettanti alla Commissione di gara, essendo il sindacato giurisdizionale limitato ai soli casi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza del giudizio o palese travisamento dei fatti (dello stesso avviso, TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 429/2017).

Da ultimo, la sostituzione di alcuni componenti della Commissione giudicatrice con altri che abbiano le stesse qualità e svolgano le medesime funzioni è senz'altro consentita e, mediante la sottoscrizione dell'ultimo verbale della fase procedimentale di valutazione delle offerte, il membro subentrato implicitamente fa propri tutti gli atti presupposti del predecessore.

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