Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare la carenza dei requisiti

Massimo Nunziata
14 Marzo 2017

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire modifiche dell'offerta e dei requisiti e comunque non può essere attivato in una fase temporale successiva alla verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione.

La sentenza si riferisce ad un procedura per partecipare alla quale le due imprese componenti il RTI non avevano precisato le rispettive quote di esecuzione della prestazione: secondo il TAR, in un tale contesto – in cui deve presumersi una eguale ripartizione dell'espletamento del servizio – entrambe le imprese devono concorrere in parti eguali (e, comunque, ciascuna almeno per la metà) al possesso dei requisiti di qualificazione.

Nel caso di specie avveniva poi che, nel caso della procedura, la mandataria del RTI emendava la dichiarazione relativa alla realizzazione del fatturato specifico, avvalendosi dell'istituto del soccorso istruttorio e producendo documenti dai quali risulterebbe che la stessa presentava nel triennio un fatturato specifico superiore al 50% di quello richiesto per partecipare e comunque superiore, nell'ultimo anno, a quello della mandante; peraltro, dalla stessa documentazione risulterebbe, che le due imprese possiedono congiuntamente il requisito richiesto.

A fronte di tale situazione, il TAR ha ritenuto che la violazione in cui è incorso il RTI non avrebbe potuto essere sanata mediante il soccorso istruttorio, sia perché tale strumento – anche nel nuovo assetto disegnato dall'art. 83 del d.lgs. 50 del 2016 – non può essere utilizzato per consentire modificazioni della parte sostanziale dell'offerta e dei connessi requisiti di capacità tecnica; sia perché, in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio in una fase temporale successiva alla verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione.

Nel caso di specie, peraltro, l'integrazione documentale si era esplicata al di fuori degli schemi tipici del soccorso istruttorio e cioè oltre la fase procedimentale propriamente deputata alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti e persino successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, quando questo risultava già gravato in sede processuale; e con l'intento non già di perfezionare la prova documentale di un requisito correttamente dichiarato, ma di modificare l'offerta stessa, attraverso una diversa e ripartita modulazione, all'interno del RTI, del requisito medesimo, in precedenza imputato alla sola impresa mandante, con conseguente vanificazione del canone generale della parità di trattamento e dell'essenza stessa della procedura selettiva, il cui fondamento volontaristico, finalizzato alla conclusione del contratto posto a gara, rende le offerte immodificabili una volta presentate nei termini previsti dalla lex specialis.

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