Regime speciale di pubblicità per gli affidamenti in house: pubblicate le linee guida ANAC n. 7
14 Marzo 2017
Le linee guida ANAC n. 7 disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192, comma 1, del Codice dei contratti e, come sottolineato anche dal Parere del Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 1 febbraio 2017, n. 282, su cui cfr. la News - Consiglio di Stato: parere sulle Linee guida Anac sugli affidamenti in house), hanno carattere vincolante. Ai sensi dell'art. 3 delle suddette linee guida “sono tenuti” a richiedere l'iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175 del 2016, «intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi».
L'utilizzo della predetta formulazione verbale indica, dunque, che l'onere di richiedere l'iscrizione non si rivolge agli enti e alle amministrazioni aggiudicatori che attualmente operano in regime in house, in quanto opererà solo per i futuri affidamenti. Una volta ricevuta la domanda, l'ANAC dovrà avviare, entro 30 giorni, il procedimento per l'accertamento dei predetti requisiti ai fini dell'iscrizione. Al fine del predetto accertamento, l'art. 4 delle linee guida, anticipando la modifica dell'art. 192 comma 1, contenuta nello schema di correttivo al Codice (sui cfr. il Focus, Il Codice sta per compiere un anno, in arrivo un correttivo con oltre 200 modifiche: una rassegna delle principali novità ora al vaglio del Consiglio di Stato) consente alla stessa Autorità di acquisire le informazioni necessarie sia d'ufficio, tramite le proprie banche dati, che “presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni”. L'art. 6 delle linee guida stabilisce le modalità dell'accertamento del requisito del controllo analogo (che avverrà tramite l'esame dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente in house) e fornisce indici che, a titolo esemplificativo, potranno essere considerati elementi “idonei a configurare il controllo analogo”. In base all'art. 5 delle stese linee guida, all'esito positivo delle verifiche, l'ANAC disporrà l'iscrizione nell'elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. Qualora invece accertasse la carenza dei requisiti richiesti, comunicherà al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato potrà impegnarsi ad eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l'eliminazione della causa ostativa all'iscrizione. L'ANAC, esaminata la documentazione acquisita agli atti, potrà riscontrare: a) la sussistenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre l'iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente, nel caso in cui sia accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione; b) l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre il diniego di iscrizione nell'Elenco. Il provvedimento finale di accertamento negativo “comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica” e dovrà essere comunicato al soggetto istante avvertendolo del termine e della possibilità̀ di impugnazione “innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa”. Per quanto riguarda gli affidamenti in house già in corso, l'art. 5 al pt. 5.7 stabilisce che l'ANAC potrà esercitare su di essi il potere di raccomandazione vincolante di cui all'art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. Viene inoltre precisato che il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi alla base del diniego. Quanto al regime temporale, l'art. 9 precisa che le linee guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore le amministrazioni e gli enti aggiudicatori potranno presentare le domanda di iscrizione nell'elenco. Rimane confermato che fino all'entrata in vigore delle linee guida i predetti soggetti potranno effettuare affidamenti in house, “sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice” (cfr. l'Autorità e Prassi, Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei contratti). Lo stesso art. 9 prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 in caso di mancata trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on line di cui al punto 4.4 delle stesse linee guida, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o a seguito di trasmissione di informazioni o documenti non veritieri. Si segnala inoltre che sul regime speciale di cui all'art. 192 comma 1 del Codice potranno intervenire ulteriori indicazioni da parte dell'ANAC, giacché l'art. 5 specifica che «in fase di prima applicazione della presente disciplina, l'Autorità̀ si riserva la possibilità̀ di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice»
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