Negli RTI vige tuttora il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione
14 Marzo 2017
La sentenza merita di essere segnalata per aver ribadito in modo particolarmente chiaro alcuni principi in tema di RTI, con particolare riferimento alla corrispondenza tra quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione. La sentenza ripercorre l'evoluzione normativa dell'istituto, mettendo in luce come sia stato ormai superato il principio della corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori. Al contempo, la sentenza chiarisce altresì che altrettanto non può dirsi per la corrispondenza tra le quote di qualificazione, indicative della capacità imprenditoriale dell'impresa e le quote di esecuzione delle prestazioni da affidare: ciò in quanto una dissociazione tra i due aspetti scardinerebbe apertamente il complessivo sistema della qualificazione che richiede il possesso dei requisiti di idoneità e di capacità in misura proporzionale agli impegni da assumere. Infatti, i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all'aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara, e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o della capacità dell'aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli. Particolarmente interessante è anche la parte della sentenza in cui il TAR evidenzia l'innovativa filosofia del nuovo Codice in tema di qualificazione, cercando di superare meccanismi di spendita di requisiti disgiunti da correlati e corrispondenti impegni esecutivi; ciò emerge, ad esempio, dalle regole dettate in materia di avvalimento, sia nella parte in cui impongono che – per i criteri di qualificazione relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti – gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti “solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste” (art. 89, comma 1); sia nella parte in cui ammettono la possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, “avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento” (art. 89, comma 1). L'ultima disposizione menzionata, confermata da analoga previsione di cui all'art. 172, 2° comma, consentendo l'avvalimento all'interno del raggruppamento, risulta incompatibile con la tesi secondo cui il raggruppamento medesimo possa qualificarsi in modo unitario, quindi prescindendo dalle ripartizioni di ruoli interne e sulla base della sola disponibilità del requisito da parte di un singolo operatore aggregato, quand'anche non direttamente implicato nella esecuzione della prestazione. |