Negli RTI vige tuttora il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione

Massimo Nunziata
14 Marzo 2017

Alla luce dell'evoluzione normativa dell'istituto del RTI, è ormai superato il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI e quote di esecuzione ma non quello tra quote di qualificazione e di esecuzione.

La sentenza merita di essere segnalata per aver ribadito in modo particolarmente chiaro alcuni principi in tema di RTI, con particolare riferimento alla corrispondenza tra quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione.

La sentenza ripercorre l'evoluzione normativa dell'istituto, mettendo in luce come sia stato ormai superato il principio della corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori.

Al contempo, la sentenza chiarisce altresì che altrettanto non può dirsi per la corrispondenza tra le quote di qualificazione, indicative della capacità imprenditoriale dell'impresa e le quote di esecuzione delle prestazioni da affidare: ciò in quanto una dissociazione tra i due aspetti scardinerebbe apertamente il complessivo sistema della qualificazione che richiede il possesso dei requisiti di idoneità e di capacità in misura proporzionale agli impegni da assumere.

Infatti, i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all'aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara, e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o della capacità dell'aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli.

Particolarmente interessante è anche la parte della sentenza in cui il TAR evidenzia l'innovativa filosofia del nuovo Codice in tema di qualificazione, cercando di superare meccanismi di spendita di requisiti disgiunti da correlati e corrispondenti impegni esecutivi; ciò emerge, ad esempio, dalle regole dettate in materia di avvalimento, sia nella parte in cui impongono che – per i criteri di qualificazione relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti – gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti “solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste” (art. 89, comma 1); sia nella parte in cui ammettono la possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, “avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento” (art. 89, comma 1).

L'ultima disposizione menzionata, confermata da analoga previsione di cui all'art. 172, 2° comma, consentendo l'avvalimento all'interno del raggruppamento, risulta incompatibile con la tesi secondo cui il raggruppamento medesimo possa qualificarsi in modo unitario, quindi prescindendo dalle ripartizioni di ruoli interne e sulla base della sola disponibilità del requisito da parte di un singolo operatore aggregato, quand'anche non direttamente implicato nella esecuzione della prestazione.

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