Il “taglio delle ali” in presenza di offerte con uguale ribasso: due questioni rimesse all’Adunanza Plenaria

14 Marzo 2017

La Terza sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato due questioni interpretative relative al calcolo del cd. “taglio delle ali”, in presenza di offerte di uguale valore percentuale di ribasso. Il Collegio pur sollevando le questioni interpretative con riferimento agli artt. 86 comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 e 121, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ha tuttavia evidenziato “l'inevitabile proiezione di tale dubbio, in assenza di previsione regolamentare, anche sulla futura applicazione della analoga disposizione di cui all'art. 97, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016”.

La Terza sezione del Consiglio di Stato (con ordinanza del 13 marzo 2017, n. 1151), ha rimesso all'Adunanza Plenaria l'interpretazione dell'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 con riferimento al calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. “taglio delle ali” in presenza di offerte di uguale valore percentuale di ribasso.

In particolare l'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che quando il criterio dell'aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, dopo l'ammissione delle offerte, sono previste le seguenti fasi:

(i) il c.d. taglio delle ali e, cioè, una operazione aritmetica di accantonamento che comporta l'esclusione, dal successivo calcolo della soglia, del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;

(ii) il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le residue offerte;

(iii) il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che in tali offerte superano la predetta media;

(iv) la somma dei dati relativi alla media aritmetica e allo scarto medio aritmetico, con la conseguente determinazione della soglia di anomalia.

L'art. 121, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 precisa, nel primo periodo, che «ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico» e, nel secondo periodo, che «qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86, comma 1, del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia».

Con riferimento a tale ultima disposizione l'ordinanza afferma che, mentre la prima parte della disposizione è “chiara e non pare suscitare particolari dubbi interpretativi”, nel senso che le offerte residue devono essere considerate singolarmente, “distintamente”, una ad una, per calcolare sia la media aritmetica che lo scarto medio aritmetico, anche se alcune di esse presentino ribassi di eguale valore, meno chiara, invece, appare la formulazione della seconda parte dell'art. 121, comma 1, laddove prevede che, nell'effettuare il c.d. taglio delle ali e nell'escludere dal calcolo il 10% delle offerte aventi il maggiore e minore ribasso, qualora vi siano una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle comprese nel 10%, anche dette offerte devono essere accantonate nel meccanismo di calcolo della soglia di anomalia.

La Terza Sezione, stante l'esistenza di orientamenti contrastanti all'interno del Consiglio di Stato (sez. V, 6 luglio 2012, n. 3953; Id., 15 ottobre 2009, n. 6323, contra il diverso indirizzo interpretativo dell' (ex) AVCP nel parere n. 133 del 24 luglio 2013 e, poi, dall'ANAC nel parere n. 87 del 23 aprile 2014 e recepito, dal Consiglio di Stato in diverse pronunce, Cons. St., sez. V, 8 giugno 2015, n. 2813; Id., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 818) ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni:

a) se nel calcolo del 10% delle offerte aventi maggiore e/o minore ribasso, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006, occorra computare tutte le offerte aventi medesimo valore (e, dunque, medesimo ribasso) singolarmente una ad una o, invece, quale unica offerta (c.d. blocco unitario), facendo detta disposizione riferimento, letteralmente, all'esclusione del 10% delle offerte aventi maggiore e minore ribasso e non dei singoli ribassi;

b) se la disposizione regolamentare dell'art. 121, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel prevedere che «qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia», intenda o, comunque, presupponga che le offerte aventi eguale valore rispetto a quelle da accantonare siano considerate, “accantonate” e accorpate come un'unica offerta o, invece, si limiti a prevedere solo che debbano essere escluse (“accantonate”) dal calcolo della soglia di anomalia le offerte che, pur non rientrando nella quota algebrica del 10%, abbiano tuttavia eguale valore rispetto a quelle da accantonare e cioè, per logica necessità, a quelle situate al margine estremo delle ali (c.d. offerte a cavallo).

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