Sull’interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del /2016

Redazione Scientifica
13 Marzo 2017

Condividendo quanto affermato nel comunicato del 5 ottobre 2016 del Presidente dell'ANAC...

Condividendo quanto affermato nel comunicato del 5 ottobre 2016 del Presidente dell'ANAC, il Collegio ha ritenuto che ai fini dell'individuazione della grandezza rispetto alla quale va calcolata la percentuale del 10 %, di cui all'art. 97, comma 2, lett. b), occorre fare riferimento alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, con esclusione del 10 % rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Ne consegue che la media da utilizzare per il calcolo è, anche in questo caso, la media delle offerte decurtata delle “ali”, come per il metodo a).

È stato, al riguardo, evidenziato che un'indiretta conferma della correttezza di tale soluzione può rinvenirsi nello schema del decreto correttivo al nuovo Codice Appalti, il cui art. 40, nell'apportare talune modifiche all'art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che “2) alla lettera b), dopo le parole: “del dieci per cento”, sono inserite le seguenti: “rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore”.

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