Condizioni e presupposti di risarcibilità del danno da ritardo nella conclusione della procedura di gara
14 Marzo 2017
Ai fini del risarcimento del danno da ritardo nella conclusione della procedura di gara, è necessaria l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., la quale impone che l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possano - in linea di principio - presumersi iuris tantum,ma il danneggiato debba, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. In sintesi, richiede l'accertamento sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
La possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto pubblico non segua quella definitiva è evento fisiologico, inidoneo ad ingenerare un affidamento tutelabile all'aggiudicazione definitiva con conseguente obbligo risarcitorio. In detta ipotesi, non spetta neppure l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della l. 7 agosto 1990 n. 241, trovandosi il concorrente di fronte al mero ritiro di un provvedimento che ha, per sua natura, efficacia destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo del procedimento, non a una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli, come previsto dalla citata disposizione sull'indennizzabilità della revoca. |