In caso di discordanza tra ribasso percentuale e prezzo offerto, prevale il primo
14 Aprile 2017
Il TAR Palermo puntualizza che la normativa che consente di dare prevalenza all'offerta più vantaggiosa riguarda la non corrispondenza nella formulazione in cifre e lettere dell'offerta, ma non può spingersi sino a correggere una non corrispondenza tra ribasso e prezzo, con prevalenza del prezzo sul ribasso offerto, perché ciò darebbe luogo ad un vero e proprio mutamento dell'offerta.
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