Computo delle offerte identiche al fine del taglio delle ali
10 Giugno 2016
Ai sensi dell'art. 121, comma1, del d.P.R. n. 207 del 2010, nella fase del taglio delle ali, le offerte identiche a quelle da accantonare (senza distinzione tra ribassi a cavallo o all'interno delle ali) devono essere parimenti accantonate, onde le offerte identiche devono essere considerate, in questa fase, come un'offerta unica. |