Fideiussione e clausola a semplice richiesta

Redazione Scientifica
14 Settembre 2016

Laddove la lex specialis utilizzi il termine “incondizionato” richiamando l'obbligo del fideiussore su semplice richiesta scritta, è evidente...

Laddove la lex specialis utilizzi il termine “incondizionato” richiamando l'obbligo del fideiussore su semplice richiesta scritta, è evidente come la normativa di gara non abbia inteso prevedere un adempimento diverso e più gravoso rispetto a quello contemplato all'art. 75 c.c.p.; la clausola a semplice richiesta, infatti, già di per sé prevede l'obbligo del fideiussore di versare la somma garantita senza poter opporre eccezioni relative al rapporto creditore/obbligato né relative al proprio rapporto con il soggetto garantito, per cui non può essere disposta l'esclusione nel caso in cui nella fideiussione presentata dal concorrente non sia riportato il termine “incondizionato”, anche perché diversamente la clausola del bando sarebbe nulla ex art. 46 comma 1-bis c.c.p.

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