Congruità del termine per la presentazione delle domande di partecipazione

Redazione Scientifica
05 Settembre 2016

Colui che volontariamente e liberamente si sia astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a...

Colui che volontariamente e liberamente si sia astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a chiederne l'annullamento, salvo che: a) contesti "in radice" l'indizione della gara; b) all'inverso, contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; c) impugni direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti; in quest'ultima ipotesi non rientra la clausola del bando che, ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi, fissi in trenta giorni dalla sua pubblicazione il termine (ancorché corrente in periodo estivo) per la presentazione delle domande di partecipazione, tenuto conto che, a norma dell'art. 30, d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis, si tratta di un termine da considerare congruo in relazione alla semplicità dell'adempimento richiesto (consistente nella specie nella mera compilazione di una scheda allegata al bando) e che la sua ragionevolezza appare confermata dall'attuale art. 173 d.lgs. n. 50 del 2016, il quale nel recepire tra l'altro la direttiva 2014/23/CE proprio in materia di concessioni di servizi, stabilisce il corrispondente termine minimo di trenta giorni per la formulazione delle relative domande/offerte.

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