Inderogabilità della giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie in materia di revisione dei prezzi
14 Novembre 2016
La domanda di riconoscimento delle somme spettanti in virtù dell'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, previo accertamento della nullità dell'eventuale clausola negoziale limitativa della revisione periodica dei prezzi prescritta da tale norma, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel nostro ordinamento, il deferimento di una controversia al giudizio arbitrale presuppone la disponibilità dei diritti coinvolti. Qualora la controversia verta in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come quella relativa alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006), nella quale diritti soggettivi e interessi legittimi sono strettamente connessi, le parti non possono derogare alla giurisdizione di legittimità, in quanto i diritti azionabili sono indissolubilmente collegati all'esercizio del potere amministrativo, indisponibile per la parte pubblica. |