Ambito di operatività del c.d. preavviso di DURC negativo e vincolatività delle risultanze dei DURC per le Stazioni Appaltanti
12 Dicembre 2016
L'istituto dell'invito alla regolarizzazione, ovvero il cosiddetto preavviso di DURC negativo, già previsto dall'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 ed ora recepito a livello legislativo dall'art. 31 del d.l. n. 69 del 2013, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC richiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla Stazione Appaltante per la verifica dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini della partecipazione alla gara.
Costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163/2006; la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della Stazione Appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale e in particolare da quella del documento unico di regolarità contributiva. Ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle Stazioni Appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. |