Onere della prova dei requisiti delle mandanti nei R.T.I.
14 Marzo 2016
L'associazione temporanea di imprese consente l'aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione di beni e servizi, ma non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, con la conseguenza che è congruo far gravare su ciascuna impresa, ancorché mandante, l'onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per l'affidamento del servizio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal bando e dalla legge. Né ciò compromette l'utilità dello strumento del raggruppamento temporaneo, atteso che proprio il ricorso a tale forma associativa consente agli associati di partecipare pur disponendo di requisiti di capacità economica e finanziaria assai inferiori a quelli richiesti alla impresa che partecipa singolarmente.
(Id. TAR Lazio, Roma, 11 marzo 2016, n. 3132) |