Omessa sottoscrizione del contratto
14 Marzo 2017
Se successivamente all'aggiudicazione non viene stato stipulato il contratto, pur se viene dato avvio all'esecuzione anticipata delle prestazioni non sorge alcun rapporto contrattuale inter partes, non essendo sufficiente l'aggiudicazione definitiva che “non equivale ad accettazione dell'offerta", così come codificato dall'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, tenuto conto che nella materia dei contratti pubblici la forma scritta del contratto è necessaria ad substantiam. In tale contesto, la revoca dell'aggiudicazione è logicamente e funzionalmente pregiudiziale rispetto all'annullamento d'ufficio dell'esecuzione anticipata del contratto, atteso che la rimozione in autotutela degli effetti dell'esecuzione anticipata del contratto di per sé non implica il venir meno dell'aggiudicazione, mentre l'eliminazione dell'aggiudicazione impedisce invece all'evidenza che l'affidamento in via d'urgenza possa continuare a produrre i suoi effetti. Ai sensi del disposto dell'art 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, l'esecuzione anticipata non può originare altro diritto in capo all'aggiudicatario che quello al rimborso delle spese sostenute, e non certo la pretesa a proseguire nell'esecuzione anticipata quando non è più possibile la stipulazione del contratto per il venir meno dell'aggiudicazione. |