Finanza di progetto per le grandi opere: caratteri salienti dell’istituto

Redazione Scientifica
14 Marzo 2017

Nella materia della finanza di progetto ai sensi degli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163...

Nella materia della finanza di progetto ai sensi degli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nonché in relazione alla particolare forma di finanza di progetto di cui all'articolo 175 del medesimo ‘Codice' per le cc.dd. ‘grandi opere'), risulta legittima l'esclusione del progetto presentato dal promotore nel caso di – legittima – valutazione negativa in ordine anche ad uno soltanto dei parametri di valutazione, spettando invero all'amministrazione procedente (e in ultima analisi al CIPE) stabilire se il progetto proposto risulti in generale idoneo a soddisfare l'interesse pubblico al cui perseguimento la procedura è nel suo complesso finalizzata.

Le valutazioni realizzate dall'amministrazione procedente nell'ambito delle procedure di project financing sono caratterizzate sia da una discrezionalità di tipo tecnico (in relazione alle complesse valutazioni inerenti gli aspetti economico-finanziari, progettuali e ambientali delle proposte), sia da una discrezionalità di tipo amministrativo (in relazione alle valutazioni relative al più adeguato perseguimento dell'interesse pubblico e alla scelta fra le diverse opzioni a tal fine percorribili, ivi compresa la c.d. ‘opzione zero').

Una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l'amministrazione non è per ciò stesso tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione, posto che la scelta in questione costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa.

Non è configurabile a carico dell'amministrazione una sorta di immanente responsabilità per il caso di mancata approvazione del progetto, dato che nella particolare disciplina della finanza di progetto tale evenienza (pur se non fisiologica, né auspicabile) rappresenta pur sempre una delle opzioni in campo e che spetta allo stesso modo all'amministrazione e al promotore il compito di porre in essere ogni sforzo al fine di scongiurare tale (comunque possibile) esito.

All'indomani dell'individuazione del promotore (e quindi della proposta considerata come ‘di pubblico interesse'), non residua in capo all'amministrazione un'incondizionata facoltà di recesso ad nutum della procedura perché ciò risulterebbe evidentemente contrario ai generali canoni di ragionevolezza e buona fede che connotano anche questo settore dell'ordinamento.

Nell'ambito delle procedure di project financing grava tanto sull'amministrazione quanto sul soggetto proponente l'onere di collaborare in modo pieno al fine di individuare soluzioni giuridicamente e finanziariamente sostenibili, con la conseguenza che non si possono far gravare soltanto sull'amministrazione le conseguenze della negativa conclusione della procedura laddove il proponente, pur se consapevole delle criticità connesse ad alcuni aspetti qualificanti della proposta, abbia nondimeno insistito (e in modo consapevole) su tali aspetti, in tal modo contribuendo in modo determinante al giudizio negativo infine espresso dal CIPE e alla scelta per una diversa opzione realizzativa.

Il comma 4 dell'articolo 143 del Codice dei Contratti del 2006 che consente, a talune condizioni, di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione consentendo “la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate” è limitato alle ipotesi in cui tale condizione sia stata espressamente contemplata in sede di indizione della gara e non quando viene introdotta sua sponte dal promotore senza mai aver ottenuto l'assenso delle amministrazioni competenti).

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