Finanza di progetto, momento patologico del rapporto e responsabilità della P.A.
14 Marzo 2017
All'indomani della dichiarazione della proposta come di pubblico interesse, il promotore pur vantando una posizione differenziata tanto che l'amministrazione procedente non può esercitare in modo indistinto ed arbitrario una sorta di immanente ius poenitendi, pur tuttavia non è titolare di una posizione intangibile, in quanto, al contrario – e in conformità a generali principi – l'amministrazione può comunque pervenire a un diverso esito a condizione che non travalichi i generali limiti della congruità, della ragionevolezza e della tutela dell'affidamento incolpevole. Nella particolare disciplina della finanza di progetto per il settore delle cc.dd. ‘grandi opere' di cui agli articoli 153 e seguenti e 175 del previgente ‘Codice dei contratti', è lo stesso Legislatore ad aver individuato fasi distinte per ciò che riguarda l'individuazione del promotore (e della proposta di pubblico interesse – comma 6 dell'articolo 175 -) e per ciò che riguarda l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE (ivi, comma 10), contemplando peraltro in modo espresso l'ipotesi della mancata approvazione da parte del Comitato interministeriale, ciò che dimostra che è lo stesso Legislatore ad aver contemplato l'ipotesi della mancata approvazione del progetto come opzione del tutto concreta (anche se, evidentemente, non auspicabile). La domanda risarcitoria azionata nel caso di mancata approvazione del progetto per il ristoro dei danni subiti deve essere congruamente dimostrata sotto ogni profilo, in primis la dimostrazione della sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie foriera di danno, risultando per giunta inammissibile quando viene rivolta in modo sostanzialmente indistinto nei confronti di tutte le amministrazioni interessate, senza la puntuale indicazione delle singole ipotesi risarcitorie che sarebbero riferibili al titolo di responsabilità di ciascuno dei soggetti interessati, avendo chi agisce l'onere di distinguere le singole posizioni debitorie che interesserebbero le singole amministrazioni ed il nesso eziologico che collegherebbe la condotta da ciascuna di esse posta in essere con il lamentato evento dannoso che a ciascuna sarebbe quindi imputabile. Nel caso in cui venga proposta una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 1337 cod. civ. è onere del danneggiato allegare e documentare in modo adeguatamente analitico e dettagliato i presupposti di tale asserita voce di danno (e la misura dello stesso), e provare che le amministrazioni abbiano realizzato un contegno violativo del generale canone della buona fede per avere indotto il promotore a ritenere la finalizzazione dell'intervento, per poi frustrare tale legittima aspettativa in modo inopinato e sostanzialmente sleale, precisato altresì che non può affermarsi un titolo di responsabilità precontrattuale connesso alla complessiva durata del procedimento in quanto la durata dell'iter non rappresenta ex se un indice inequivoco dell'intenzione delle amministrazioni coinvolte di concluderlo positivamente (ma può, al contrario, rappresentare un indice univoco della sussistenza di elementi ostativi). |