Sui rapporti tra rito speciale e super-speciale: non cumulabilità delle azioni (neanche in sede cautelare)
15 Marzo 2017
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso di ricorso “congiunto” avverso l'atto di ammissione e il provvedimento di aggiudicazione, con annessa – unica – istanza cautelare, secondo l'ordine di priorità logica e processuale dei due riti disciplinati dall'art. 120 c.p.a., deve ritenersi “ritualmente proposta” e quindi essere esaminata, la sola domanda avverso l'atto di ammissione, con la conseguenza che la domanda (anche cautelare) proposta avverso l'aggiudicazione “deve ritenersi non ritualmente introdotta e come tale inammissibile”.
Il Collegio dopo aver esaminato (e accolto) i motivi di appello proposti avverso il rigetto dell'istanza cautelare diretti a sospendere l'atto di ammissione dell'aggiudicatario, ha riconosciuto, per la restante parte del ricorso, l'errore scusabile e ha pertanto disposto “la separazione del giudizio inerente la domanda cautelare avverso l'aggiudicazione” ammettendo la “possibile riassunzione” di tale azione dinanzi al TAR, su istanza del ricorrente.
Per l'orientamento contrario sulle questioni esaminate cfr. la pronuncia del TAR Puglia Bari (resa nell'ambito di un diverso giudizio) segnalata nella News di S. Tranquilli, Quando il rito “super-speciale” ex art. 120 commi 2-bis e 6-bis c.p.a. “cede il passo” al rito speciale ex art. 120, comma 6, c.p.a.” |