Anomalia dell’offerta e scostamento dai valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali

Simone Abrate
15 Aprile 2016

Il TAR Lazio conferma l'impostazione giurisprudenziale prevalente, secondo la quale il costo del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali non costituisce – nel giudizio di congruità dell'offerta – un parametro minimo inderogabile, ma rappresenta un mero parametro di riferimento, dal quale il concorrente si può discostare in ragione della sua peculiare organizzazione aziendale, essendo comunque rimessa alla stazione appaltante la valutazione tecnico-discrezionale finale in termini di congruità o anomalia dell'offerta.

Il ricorrente, collocatosi al secondo posto nella graduatoria di gara, ha censurato il giudizio di congruità dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, in particolare sotto il profilo del discostamento dal monte ore annuo indicato nelle tabelle ministeriali di riferimento.

Come noto, in base all'art. 86, comma 3-bis, del codice, ai fini del giudizio di congruità il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a determinare periodicamente, in apposite tabelle, il costo del lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali.

La giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto che le voci indicate nelle predette tabelle, compreso il monte ore annuo ed il costo orario del lavoro, non costituiscono parametri minimi inderogabili, ma semplicemente un parametro di riferimento del giudizio di congruità dell'offerta, con la conseguenza che le imprese possono discostarsi da esso in virtù dei propri peculiari assetti organizzativi (Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2015, n. 4274; Cons. St. n. 5128/2015; Cons. St. n. 1743/2015; Cons. St. n. 3329/2015 e n. 4699/2015).

Sotto tale ultimo profilo, al concorrente è consentito indicare, nell'ambito del giudizio di valutazione di congruità della propria offerta, valori differenti da quelli tabellari in ragione di valutazioni statistiche ed analisi aziendali che evidenzino una particolare organizzazione imprenditoriale.

Conseguentemente, ribadisce il TAR Lazio, l'offerta non può ritenersi anomala, ed essere conseguentemente esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597), oppure che l'offerta non salvaguardi le retribuzioni minime inderogabili dei lavoratori (cfr. Cons. St., Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854).

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