La regula iuris enunciata da A.P. n. 19/2016 è applicabile anche ove il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
12 Maggio 2017
La sentenza richiama il dictum di A.P. 27 luglio 2016, n. 19, materia di oneri di sicurezza, specificando che esso è applicabile anche ove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa: la specificazione dei detti oneri, infatti, rileva sempre (ex art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006) ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta, qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e il fatto che si consenta al concorrente, mediate il soccorso istruttorio, di specificare i costi della sicurezza in precedenza non indicati, non può avere alcuna influenza sulla verifica di congruità da condurre. |