Principio dell’immodificabilità dei soggetti partecipanti alla gara relativamente ai consorzi stabili e oneri di comunicazione
15 Giugno 2016
L'assenza nell'ambito dell'art. 36 d.lgs. n. 163 del 2006 di una norma analoga a quella che, all'art. 37, comma 9, sancisce il principio di immodificabilità dei soggetti partecipanti alla gara per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari non si traduce sic et simpliciter nella possibilità per i consorzi stabili di modificare in corso d'opera le imprese che, in sede di offerta, sono state indicate per l'esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui, nel corso di una procedura di gara, siano medio tempore fuoriuscite dal consorzio stabile imprese indicate espressamente in sede di gara come esecutrici dell'appalto, si rivela illegittima l'azione amministrativa che non ha escluso dalla gara il R.T.I. di cui il consorzio faceva parte. Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 163 del 2006, qualora i candidati o concorrenti consorziati cedano o affittino l'azienda o un ramo d'azienda, il cessionario o l'affittuario sono ammessi alla gara previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di quelli di ordine speciale, per cui l'operatività della norma postula la comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto contratto di affitto o cessione del ramo di azienda e l'avvenuta comprova dei requisiti. |