Sul carattere non imperativo dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923 e sui rimedi esperibili dall’aggiudicatario nel caso di mancata stipulazione del contratto di appalto nel termine previsto

Redazione Scientifica
15 Settembre 2016

La sentenza ribadisce che, una volta esclusa l'idoneità dell'atto di aggiudicazione ad instaurare ex se una relazione negoziale tra Stazione Appaltante e privato aggiudicatario, l'aggiudicazione ha esclusivamente natura di provvedimento amministrativo ampliativo...

La disposizione dell'art. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923 – secondo cui «i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto» – non configura una norma imperativa, ben potendo l'Amministrazione rinviare ad un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale, nell'ambito di una discrezionale valutazione del pubblico interesse, con la conseguenza che la stipulazione del contratto non assume necessariamente un valore meramente formale e riproduttivo di un programma negoziale già vincolante per entrambe le parti, potendo costituire anche il risultato di un'attività integrativa, volta a precisare aspetti rilevanti del rapporto.

La sentenza ribadisce che, una volta esclusa l'idoneità dell'atto di aggiudicazione ad instaurare ex se una relazione negoziale tra Stazione Appaltante e privato aggiudicatario, l'aggiudicazione ha esclusivamente natura di provvedimento amministrativo ampliativo della sfera soggettiva del destinatario che, per effetto della stessa, così come diviene titolare di un interesse legittimo oppositivo alla sua conservazione, diviene al contempo titolare di un interesse legittimo pretensivo alla stipulazione del contratto, sicché nessuna posizione di diritto soggettivo a detta stipula può essere riconosciuta all'impresa aggiudicataria. Pertanto, laddove la stipulazione non avvenga nel termine previsto, ove l'aggiudicatario intenda ancora conseguire la stipulazione del contratto, vi è la possibilità di ricorrere avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., ovvero di impugnare in sede di giurisdizione generale di legittimità eventuali atti di autotutela nel frattempo intervenuti.

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