Proposte di Linee Guida ANAC per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

Luigi Seccia
15 Settembre 2016

All'esito di una prima fase di consultazione pubblica avviata il 27 ottobre 2015, lo scorso 14 settembre l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale un documento denominato “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.

All'esito di una prima fase di consultazione pubblica avviata il 27 ottobre 2015, lo scorso 14 settembre l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale un documento denominato “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.

Il documento, approvato nell'adunanza del Consiglio dell'Autorità del 31 agosto 2016 e trasmesso dall'Autorità alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio di Stato per l'acquisizione dei rispettivi pareri facoltativi, si propone di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per il corretto utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici nel caso di infungibilità delle forniture e dei servizi oggetto di acquisizione.

Le Linee Guida, ancorché in una formulazione provvisoria, richiamano in particolare l'attenzione delle stazioni appaltanti alla necessità di procedere ad un'attenta verifica dei presupposti che consentono di fare ricorso alle deroghe ammesse dal legislatore per i casi di infungibilità dei beni e servizi. Chiarita, dunque, la distinzione concettuale tra la nozione di “infungibilità” e quella di “esclusività” di un prodotto e servizio, l'Autorità evidenzia come frequentemente l'infungibilità può dipendere da decisioni della stessa stazione appaltante, che finisce inconsapevolmente per vincolarsi ad un fornitore che non può essere sostituito agevolmente alla scadenza del periodo contrattuale (c.d. lock-in). Allo scopo di arginare il più possibile l'insorgenza di siffatto fenomeno – e limitare il ricorso alla deroga stabilita dall'art. 63 del Codice alle ipotesi di effettiva (ed incolpevole) infungibilità di un prodotto/servizio – l'Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti la massima attenzione in fase di progettazione e programmazione delle proprie acquisizioni, evidenziando altresì due ulteriori strumenti di prevenzione del fenomeno: la stipula di contratti di appalto c.d. multi-sourcing (di cui gli appalti suddivisi in lotti rappresentano, forse, l'esempio più noto) e, per gli appalti del settore ICT (Information and Communications Technology), il passaggio all'utilizzo di sistemi basati su tecnologie standard.

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