Estraneità alla verifica di anomalia delle offerte dei contratti di subappalto o di subfornitura

15 Dicembre 2016

La possibilità di subappalto a prezzi più bassi non può essere invocata di per sé quale elemento di giustificazione dell'offerta anomala.

La sentenza, ricordando che il giudizio sull'anomalia dell'offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione ed è perciò sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche, afferma che il subappalto non può essere invocato di per sé quale elemento di giustificazione dell'offerta anomala.

Esso, infatti, altrimenti, si tradurrebbe in un sostanziale trasferimento dell'anomalia sul subappaltatore, la cui (sub) offerta si sottrae, peraltro, al vaglio della commissione (Sul punto, tra le altre, TAR Marche, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1462; TAR Campania, Napoli, 1° agosto 2003, n. 10767; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 gennaio 2002, n. 126).

In altre parole, pur essendo innegabile la ammissibilità del subappalto in generale, tanto che la serietà di una offerta, in sede subprocedimentale di verifica dell'anomalia, deve essere considerata con riguardo all'eventuale ricorso al subappalto, per esempio, tenendo conto delle agevolazioni salariali o di trattamenti fiscali di favore di cui possono fruire le imprese subappaltatrici, al fine di contenere i costi della manodopera, e in tal modo sottoponendo, in maniera seppure indiretta e mediata, le offerte dei subappaltatori ad una verifica causata dalla verifica dell'offerta dell'appaltatore, non può invece valere come giustificazione il mero richiamo alla possibilità di subappalto a prezzi più favorevoli, rispetto a prezzi già sospettati di anomalia.

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