Revoca della procedura di project financing e diritto all’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 in capo al promotore

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2017

Nel caso in cui il titolo concessorio non sia stato ancora rilasciato, mentre risulta già perfezionata la prima autonoma fase della procedura di project financing, finalizzata alla scelta del promotore...

Nel caso in cui il titolo concessorio non sia stato ancora rilasciato, mentre risulta già perfezionata la prima autonoma fase della procedura di project financing, finalizzata alla scelta del promotore ed al riconoscimento del carattere di pubblico interesse del progetto preliminare da questi presentato, non sono ravvisabili i presupposti applicativi dell'art. 158 d.lgs. n. 163 del 2006. Tuttavia non può negarsi in capo al promotore – in quanto riconosciuto tale sulla base della sua proposta, che apre una fase negoziale in cui il medesimo partecipa in posizione rafforzata, rispetto ad altri eventuali concorrenti – in caso di revoca, giusto titolo per l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990, da commisurarsi al danno emergente, da considerare comprensivo delle spese di partecipazione alla procedura – adeguatamente specificate nel piano economico-finanziario – per lesione dell'interesse protetto alla positiva conclusione delle trattative avviate.

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