Sull’onere di indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale
16 Gennaio 2017
Nell'ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione di una fornitura, deve necessariamente escludersi il partecipante che non abbia indicato nell'offerta i propri oneri per la sicurezza aziendale?
La vexata quaestio inerente all'onere di indicazione dei costi per la sicurezza c.d. aziendale nell'offerta economica ha trovato, di recente, una composizione normativa ad opera dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Con ciò, la norma ha affermato il carattere ineludibile dell'obbligo di indicazione degli costi per la sicurezza, che il concorrente è tenuto ad assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell'offerta economica, al precipuo fine di «garantire la massima trasparenza dell'offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell'anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene» (TAR Campania, Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604) Come si evince dal tenore testuale della norma, quindi, l'onere di indicazione dei costi per la sicurezza aziendale ha portata cogente e generale, trovando applicazione in tutte le tipologie di procedura – e, quindi, anche in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del Codice –, tanto nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto lavori che in caso di servizi e forniture. Ciò chiarito, resta da verificare se l'omissione di tali oneri da parte del concorrente sia suscettibile sanatoria mediante l'esercizio del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016. Con riferimento alla prerogativa del soccorso istruttorio, l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 prescrive che l'esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti è ammissibile solo relativamente alle «carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» e, comunque, al fine di emendare «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico Europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica». Pertanto, considerato che ai sensi del citato art. 95, comma 10, del Codice l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale attiene direttamente all'offerta economica e che l'art. 83, comma 9, del Codice vieta l'attivazione del soccorso istruttorio con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica ed economica, deve escludersi che l'omessa indicazione degli stessi sia successivamente integrabile mediante il soccorso istruttorio (in questi termini TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34; TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 9 dicembre 2016, n. 513). |