SS.UU: al Massimario una ricerca sul diniego di giurisdizione (invocato dall’(unico) “offerente interessato” alla contestazione dell’aggiudicazione)

Redazione Scientifica
16 Marzo 2017

Le Sezioni Unite affidano all'Ufficio del Massimario una ricerca sul c.d. “rifiuto” o “diniego” di giurisdizione, con riferimento all'impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato, censurata ex art. 110 c.p.a., per aver dichiarato l'improcedibilità dei motivi di ricorso proposti avverso l'aggiudicazione e fatti valere dall'unico, altro, concorrente in gara, nell'ambito dello stesso giudizio in cui quest'ultimo aveva impugnato la propria esclusione.

Le Sezioni Unite si interrogano sul tema dei limiti del sindacato per motivi di giurisdizione (sub specie del cd. “rifiuto” o “diniego” di giurisdizione) con riferimento al ricorso, proposto ex art. 110 c.p.a., avverso una sentenza con cui il Consiglio di Stato, nel confermare il giudizio di infondatezza delle censure dedotte in via principale dall'appellante (originario ricorrente) sulla propria esclusione da una gara (nella specie per la concessione di costruzione e gestione per 33 anni della Piattaforma logistica del porto di Trieste) con due soli concorrenti, ha confermato l'improcedibilità dei motivi aggiunti proposti, dal medesimo originario ricorrente e successivo appellante, contro l'aggiudicazione dell'unico concorrente rimasto in gara.

Nella specie, il Consiglio di Stato aveva affermato l'inapplicabilità dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 9 del 2014 con riferimento all'obbligo di esame delle censure “simmetricamente escludenti” proposte dal ricorrente principale e da quello incidentale e che l'interesse finale (strumentale) alla ripetizione della gara, invocato dall'appellante, non trovava corrispondenza con un dovere giuridico della stazione appaltante di disporre tale ripetizione, rientrante nel suo potere discrezionale.

Le SS.UU. della Corte di Cassazione sono ora chiamate a giudicare se l'omesso esame delle predette censure costituisca un rifiuto di giurisdizione, anche tenendo conto dei principi, invocati dal ricorrente, sanciti dalla Corte di Giustizia dell'UE che, come noto, ha più volte evidenziato la necessità di garantire protezione - anche nell'ottica dell'effettività della tutela giurisdizionale - all'interesse all'annullamento della gara in presenza di vizi escludenti (cfr. Corte giust. UE, sez. X, 4 luglio 2013, C-100/13, “Fastweb”) o che possano inficiare la partecipazione di tutti i concorrenti (cfr. Corte giust. UE, Grande sez., 5 aprile 2016 C-689/13Puligienica”), anche qualora il suddetto interesse sia invocato dal concorrente non definitivamente escluso, purché nel medesimo giudizio in cui lo stesso contesti la propria esclusione (Corte giust. UE, sez. VIII, 21 dicembre 2016,C-355-15BTGG und COG”).

Con l'ordinanza segnalata, la Suprema Corte incarica l'Ufficio del Massimario di svolgere una ricerca (avvalendosi dei contributi della dottrina e della giurisprudenza) sul tema dell'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione e del sindacato da parte delle Sezioni Unite sulla loro violazione da parte dei giudici speciali, con riferimento all'ipotesi del c.d. rifiuto o diniego di giurisdizione.

Sarà l'occasione per una actio finium regundorum delle SS.UU. sul diniego di giurisdizione invocato ex art. 110 c.p.a.?

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