Indicazioni operative a stazioni appaltanti ed operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici
16 Maggio 2016
Prosegue la delicata gestione, ad opera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, della fase di transizione al nuovo Codice dei contratti pubblici. Con il comunicato del 11 maggio 2016, infatti, il Presidente dell'Autorità interviene a fornire ulteriori chiarimenti resi necessari dall'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tra le questioni affrontate nel recente comunicato si segnalano in particolare le indicazioni concernenti l'esatta individuazione delle procedure di affidamento che continuano ad essere disciplinate dall'abrogato d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità individua, infatti, fattispecie ulteriori rispetto a quella consistente nelle procedure di gara che siano state formalmente avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice (con Bandi o Avvisi pubblicati o lettere d'invito trasmesse entro il 19 aprile 2016: sul punto, v. il Comunicato del 2 maggio) e osserva, tra l'altro, che il Codice del 2006 continuerà ad applicarsi a: 1- gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. 2- le procedure negoziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006, nei casi, rispettivamente, di gare bandite in vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata. 3- le procedure negoziate per i contratti di cui all'allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell'avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara; 4- gli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice; 5- le adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. L'Autorità riconduce, così, all'ambito di applicazione del previgente Codice una serie estremamente significativa di fattispecie, privilegiando il dato obiettivo del loro collegamento con procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. |