AGCM: ricorso ex art. 21-bis l. n. 287 del 1990 contro l’autorizzazione al subappalto per la redazione di relazioni geologiche
16 Maggio 2017
L'AGCM con Parere motivato espresso ai sensi dell'art. 21-bis, l. n. 287 del 1190, lo scorso gennaio aveva segnalato alla Città di Campobasso l'illegittimità delle determinazioni con cui la stessa Amministrazione aveva disposto la sospensione delle attività propedeutiche alla scelta, mediante procedure ad evidenza pubblica, del professionista o dei professionisti da incaricare per la redazione delle relazioni geologiche per procedere, di contro, all'autorizzazione degli affidamenti in subappalto degli stessi incarichi professionali. Sul punto l'Autorità aveva segnalato al Comune che la suddetta autorizzazione si poneva «in aperto contrasto con quanto previsto dal Legislatore all'art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (così come al previgente art. 91, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006), che espressamente dispone che l'affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l'ottenimento delle relazioni geologiche». Con le suddette autorizzazioni pertanto – evidenziava l'Autorità nel suo Parere – che l'Amministrazione «avallando, mediante formale autorizzazione, le determinazioni assunte dagli aggiudicatari delle gare relative alla costruzione degli edifici scolastici citati, ha di fatto sottratto illegittimamente al mercato gli incarichi professionali in esame che sono stati affidati in subappalto, in violazione delle norme e dei principi posti a tutela della concorrenza». A seguito dell'invio del suddetto Parere l'Amministrazione non forniva alcun riscontro. L'Autorità, nella riunione del 5 aprile 2017, ha quindi deciso di impugnare dinanzi al TAR Molise le determinazioni di autorizzazione agli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due opere di edilizia scolastica. Si allega l'estratto del bollettino dell'AGCM n. 18 del 2017 pubblicato sul sito dell'Autorità il 18 maggio 2017. |