AGCM: ricorso ex art. 21-bis l. n. 287 del 1990 contro l’autorizzazione al subappalto per la redazione di relazioni geologiche

16 Maggio 2017

L'AGCM, nel bollettino del 18 maggio 2017, n. 18, segnala che, stante il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione al proprio Parere precedentemente espresso ai sensi dell'art. 21-bis, l. n. 287 del 1990, in cui segnalava l'illegittimità di alcune autorizzazioni al subappalto per l'affidamento di incarichi di redazione delle relazioni geologiche, ha deciso di impugnare dinanzi al TAR, le suddette autorizzazioni.

L'AGCM con Parere motivato espresso ai sensi dell'art. 21-bis, l. n. 287 del 1190, lo scorso gennaio aveva segnalato alla Città di Campobasso l'illegittimità delle determinazioni con cui la stessa Amministrazione aveva disposto la sospensione delle attività propedeutiche alla scelta, mediante procedure ad evidenza pubblica, del professionista o dei professionisti da incaricare per la redazione delle relazioni geologiche per procedere, di contro, all'autorizzazione degli affidamenti in subappalto degli stessi incarichi professionali. Sul punto l'Autorità aveva segnalato al Comune che la suddetta autorizzazione si poneva «in aperto contrasto con quanto previsto dal Legislatore all'art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (così come al previgente art. 91, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006), che espressamente dispone che l'affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l'ottenimento delle relazioni geologiche». Con le suddette autorizzazioni pertanto – evidenziava l'Autorità nel suo Parere – che l'Amministrazione «avallando, mediante formale autorizzazione, le determinazioni assunte dagli aggiudicatari delle gare relative alla costruzione degli edifici scolastici citati, ha di fatto sottratto illegittimamente al mercato gli incarichi professionali in esame che sono stati affidati in subappalto, in violazione delle norme e dei principi posti a tutela della concorrenza».
Aggiungeva il Parere che le predette determinazioni dirigenziali si ponevano peraltro in un contesto in cui l'Amministrazione «versava già in una situazione di illegittimità» atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la relazione geologica, in quanto punto di partenza obbligatorio per tutte le altre successive attività progettuali avrebbe dovuto «essere acquisita contestualmente alla progettazione esecutiva, quale relazione specialistica che costituisce una parte coessenziale del progetto [...]».

A seguito dell'invio del suddetto Parere l'Amministrazione non forniva alcun riscontro. L'Autorità, nella riunione del 5 aprile 2017, ha quindi deciso di impugnare dinanzi al TAR Molise le determinazioni di autorizzazione agli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due opere di edilizia scolastica.

Si allega l'estratto del bollettino dell'AGCM n. 18 del 2017 pubblicato sul sito dell'Autorità il 18 maggio 2017.

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