Presupposti di proporzionalità per l’esclusione dalla gara dovuta alla sussistenza di precedente penale
14 Luglio 2017
L'esclusione di un'impresa dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la falsità o l'incompletezza della dichiarazione attestante l'assenza di procedimenti o condanne penali a carico del legale rappresentante, prevista dall'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, la quale assume rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell'imprenditore) e alla gravità della violazione. Purtuttavia il principio deve essere calibrato in corrispondenza della specifica situazione di fatto, per cui deve ritenersi eccessiva l'esclusione disposta a fronte della non menzione di una sentenza di più di venti anni prima per un reato estraneo all'area della moralità professionale cui è conseguita l'inflizione di una pena di particolare tenuità (una multa), pena per altro sospesa con concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziario. |