Natura e caratteri della sanzione pecuniaria dovuta per la regolarizzazione
17 Gennaio 2017
La disciplina contenuta negli art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 può essere letta ed interpretata alla luce di quella dettata dall'art. 83 comma 9 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, ove si prevede che «la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione»; la novella ha invero una portata solo apparentemente innovativa, avendo più propriamente carattere interpretativo consentendo, quindi, di orientare una corretta esegesi in merito alla portata e il contenuto della disciplina pregressa. L'assunto è corroborato dall'identità della disposizione rispetto alla precedente formulazione, con eccezione del solo inciso virgolettato; e, ancor più, dalla circostanza che, nel silenzio della precedente disposizione sul punto, si erano delineati contrasti interpretativi, dei quali la stessa sentenza di primo grado dà conto citando la determinazione dell'ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015, favorevole a una soluzione che escludesse l'applicazione della sanzione in assenza di richiesta di ammissione alla gara. La soluzione prescelta – che anche con riferimento al quadro normativo pregresso considera il pagamento pecuniario non alla stregua di sanzione automatica, ma quale onere per la riammissione previa integrazione – è in linea con il principio di proporzionalità, in quanto evita l'applicazione di una misura volta a colpire, anche in assenza di colpa, la mera condotta violativa di obblighi formali e documentali. |