Temerarietà del ricorso avverso l’esclusione proposto da un’impresa che ha presentato un’offerta compilata dalla stessa mano di quella di altra concorrente
18 Aprile 2016
La sentenza costituisce una delle non frequenti applicazioni della sanzione pecuniaria per lite temeraria di cui all'art. 26, comma 2, c.p.a., nella specie quantificata in misura pari al doppio di quanto dovuto a titolo di contributo unificato. L'esclusione era stata disposta in ragione della identità dell'offerta economica proposta dalla ricorrente con quella presentata da altro consorzio partecipante. In particolare, verificato che nella lista “lavorazioni e forniture” erano uguali tutti i prezzi offerti, i prodotti per le singole quantità, gli arrotondamenti, le correzioni apportate, il riepilogo generale, la grafia di compilazione, il ribasso offerto e financo i refusi, la stazione appaltante ha ritenuto che le due offerte fossero imputabili ad un unico centro decisionale, in violazione dell'art. 38. comma 1, lett. m-quater), d.lgs. n. 163 del 2006 e delle disposizioni contenute nel Patto di integrità. Respingendo le argomentazioni con cui la ricorrente aveva cercato di giustificare la contestata corrispondenza tra le offerte, il Collegio valorizza l'identità della mano che le aveva materialmente redatte quale elemento talmente grave, preciso e univoco da fornire, con sufficiente grado di certezza, la prova del collegamento sostanziale esistente fra gli offerenti nonché la prova inequivocabile della violazione dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti. La descritta circostanza, anche ove sia avvenuta per mero errore, palesa, secondo il TAR, in modo talmente evidente la violazione dei riferiti principi da fare la temerarietà dell'azione. La sanzione pecuniaria viene comminata nella misura “minima” contemplata all'art. 26, comma 2, c.p.a., pari al doppio del contributo unificato (nella specie euro 12.000). |