Motivazione per relationem nel giudizio di anomalia e intensità del sindacato del g.a.
18 Maggio 2016
Nel giudizio di anomalia delle offerte, la commissione di gara deve verificare non la congruità delle singole voci di prezzo, bensì la credibilità/affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Tale attività implica l'elaborazione di un giudizio alla stregua di regole tecniche e criteri scientifici sindacabili dal g.a. limitatamente ai profili di attendibilità dei criteri stessi ovvero di correttezza del loro procedimento applicativo, nonché di ragionevolezza e proporzionalità. In nessun caso, il g.a. può sostituire la propria valutazione elaborata in sede processuale a quella della commissione giudicatrice senza incorrere in eccesso di potere giurisdizionale. Nel sindacare la motivazione della statuizione conclusiva del sub-procedimento di verifica delle offerte anomale, secondo il TAR, l'intensità dell'onere motivazionale va tarata sulla natura positiva o negativa della decisione. Se la verifica ha esito negativo, la motivazione dell'esclusione per anomalia deve essere, a pena di illegittimità, “rigorosa ed analitica”. Ove la verifica conduca alla constatazione della credibilità complessiva dell'offerta economica, è satisfattiva dell'onere motivazione e legittima anche una motivazione “per relationem” che richiami i documenti giustificativi presentati dall'impresa. In questi casi, «non occorre che la determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili». |