Motivazione per relationem nel giudizio di anomalia e intensità del sindacato del g.a.

Carmine Nuzzo
18 Maggio 2016

La commissione giudicatrice, nell'esercitare il controllo sull'anomalia delle offerte, deve verificare l'attendibilità e credibilità complessiva delle stesse. Si tratta di attività discrezionale tecnica sulla quale il g.a. può esercitare solo un sindacato debole e mai sostitutivo. Nel sindacare la ragionevolezza e ponderatezza dei criteri di giudizio, l'intensità dell'onere motivazionale varia a seconda dell'esito della decisione. In caso di esclusione dell'offerta perché anomala, la motivazione deve essere rigorosa e analitica. Se si conclude per l'attendibilità dell'offerta, è legittima anche una motivazione per relationem.

Nel giudizio di anomalia delle offerte, la commissione di gara deve verificare non la congruità delle singole voci di prezzo, bensì la credibilità/affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Tale attività implica l'elaborazione di un giudizio alla stregua di regole tecniche e criteri scientifici sindacabili dal g.a. limitatamente ai profili di attendibilità dei criteri stessi ovvero di correttezza del loro procedimento applicativo, nonché di ragionevolezza e proporzionalità. In nessun caso, il g.a. può sostituire la propria valutazione elaborata in sede processuale a quella della commissione giudicatrice senza incorrere in eccesso di potere giurisdizionale.

Nel sindacare la motivazione della statuizione conclusiva del sub-procedimento di verifica delle offerte anomale, secondo il TAR, l'intensità dell'onere motivazionale va tarata sulla natura positiva o negativa della decisione. Se la verifica ha esito negativo, la motivazione dell'esclusione per anomalia deve essere, a pena di illegittimità, “rigorosa ed analitica”. Ove la verifica conduca alla constatazione della credibilità complessiva dell'offerta economica, è satisfattiva dell'onere motivazione e legittima anche una motivazione “per relationem” che richiami i documenti giustificativi presentati dall'impresa. In questi casi, «non occorre che la determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.