Assegnazione di spazi aeroportuali per l’assistenza a terra: secondo la CGUE non occorre la gara

18 Luglio 2017

La CGUE ha affermato che l'art. 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale – quale quella stabilita dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 18 del 1999 – che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all'assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell'aeroporto.

La CGUE si è pronunciata sull'esistenza o meno di un obbligo imposto dal diritto UE di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, anche temporanea, di spazi aeroportuali strumentali all'esercizio di attività di handling.

La controversia da cui ha avuto origine il rinvio pregiudiziale ha ad oggetto l'annullamento del provvedimento con cui SEA (ente di gestione dell'aeroporto di Milano Malpensa) ha concesso l'utilizzo di uno spazio aeroportuale per svolgere servizi di assistenza a terra alle merci senza la previa indizione di una gara.

Nell'ordinanza di rinvio, il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 16 dicembre 2015, n. 2677 aveva evidenziato che alla fattispecie controversa erano astrattamente applicabili due diverse discipline nazionali, entrambe di derivazione europea: «La prima, di ordine generale, concerne le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei cd. settori speciali (artt. 207 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006); la seconda, settoriale, riguarda il libero accesso al mercato dei servizi di handling fisico negli aeroporti della Comunità (d.lgs. n. 18 del 1999, emesso in diretta attuazione della direttiva 96/67/CE) […]». Tali ultime disposizioni prevedono l'obbligo della previa selezione pubblica soltanto «per l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso è sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'articolo 12, comma 1 (art. 11 del d.lgs. n. 18 del 1999)».

Il Collegio, quindi, aveva chiesto alla CGUE di interpretare il diritto UE al fine di chiarire se l'attribuzione dello spazio assegnato necessitasse o meno della previa indizione di una procedura di evidenza pubblica.

La CGUE ha sottolineato, innanzitutto, che il contratto su cui verte il procedimento principale non può essere qualificato come “appalto di servizi”, dal momento che «l'ente gestore dell'aeroporto di Milano Malpensa non ha acquisito un servizio fornito dal prestatore in cambio di un corrispettivo». Al contempo, la Corte ha ritenuto di non dover valutare se tale contratto possa essere qualificato come “concessione”, perché, «ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2004/17, le concessioni di servizi relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei sono in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione della direttiva in parola».

Di conseguenza, l'assegnazione in questione non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE.

Di contro, resta il fatto che un ente gestore di un aeroporto – come la SEA – è soggetto alle disposizioni della direttiva 96/67/CE.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 16, par. 2, direttiva 96/67/CE, «l'ente gestore interessato è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla disposizione medesima, secondo cui gli spazi disponibili per l'assistenza a terra nell'aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l'autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, senza che, tuttavia, per l'ente in parola sussista l'obbligo di procedere all'organizzazione di una previa procedura di gara».

Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso di specie, tali criteri di selezione siano stati rispettati.

La CGUE, dunque, ha risposto alla questione giurisprudenziale evidenziando che l'art. 7 della direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale – quale quella stabilita dagli artt. 4 e 11 d.lgs. n. 18 del 1999 – che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all'assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell'aeroporto.

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